Un caso particolare di luogo di lavoro: il condominio

Analizziamo di seguito i diversi casi che si possono verificare:

a) Impianti già denunciati prima del 23/01/2002 e sottoposti in passato, ad omologazione o verifica.
1. Il datore di lavoro confronta la data dell'ultima verifica dell'impianto, con la scadenza prevista dal DPR 462/01.
2. Se i due anni o cinque anni, a seconda dei casi, non sono stati superati, ovviamente si attende fino alla scadenza, e poi si chiede la verifica.
3. Se i due anni o cinque anni sono invece già trascorsi, il datore di lavoro deve chiedere subito la verifica periodica all'ASL/ARPA od organismo abilitato.

b) Impianti già denunciati, ma non ancora sottoposti a verifica e quindi in attesa di prima verifica.
1. Il datore di lavoro deve presentare subito richiesta di verifica all'ASL/ARPA od organismo abilitato.

c) Impianti mai denunciati e realizzati dopo l'entrata in vigore della legge 46/90 (13 marzo 1990).
1. Se il datore di lavoro ha la dichiarazione di conformità, la invia all'ISPESL e all'ASL/ARPA od allo Sportello unico, per la denuncia dell'impianto , seguendo quindi una procedura simile a quella prevista per i nuovi impianti. Ci si deve aspettare una sanzione pecuniaria per inadempienza degli obblighi previsti dagli art. 40, 328 e 336 del DPR 547/55 (omessa denuncia).
2. Se il datore di lavoro non ha la dichiarazione di conformità e questa è irrecuperabile occorre richiedere ad un professionista il rilascio della dichiarazione di rispondenza secondo l'art 7 comma 6 del DM 37/08, qualora l'impianto risulti conforme occorre inviare la dichiarazione di rispondenza all'ISPESL e/o all'ASL/ARPA, per la denuncia dell'impianto. Qualora l'impianto non risultasse conforme occorre fare adeguare l'impianto ed inviare la relativa dichiarazione di conformità secondo il DM 37/90 all'ISPESL e/o all'ASL/ARPA, per la denuncia dell'impianto. Ovviamente, per ogni caso, è possibile una sanzione pecuniaria per doppia inadempienza.

d) Impianti mai denunciati e realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 46/90 (13 marzo 1990).

1. Se l'impianto non è stato oggetto di ristrutturazioni, non è in possesso della dichiarazione di conformità (ed è normale che sia così).

2. Il datore di lavoro fa accertare da un professionista abilitato iscritto all'Albo, la rispondenza dell'impianto ai requisiti essenziali di sicurezza previsti e si fa rilasciare da questo la dichiarazione di rispondenza.

3. Se l'impianto è conforme alla regola d'arte, il datore di lavoro invia, al posto della dichiarazione di conformità, la dichiarazione di rispondenza . Inoltre è necessario predisporre la documentazione aggiornata dell'impianto, che risulta indispensabile per l'esecuzione delle verifiche periodiche e per l'esercizio dell'impianto; documentazione che dovrebbe essere rilasciata dal professionista che ha redatto la dichiarazione di rispondenza.

4. Se l'impianto non risulta conforme alla regola d'arte, il datore di lavoro deve richiedere ad un professionista di eseguire un progetto e deve incaricare un'impresa installatrice di eseguire lavori di adeguamento/completamento/ristrutturazione dell'impianto. Dopo di che invia la dichiarazione di conformità secondo DM 37/08 dell'intero impianto (non soltanto dei lavori di ristrutturazione) all'ISPESL e/o all'ASL/ARPA

e) Impianti realizzati dopo l'entrata in vigore della legge 46/90 (13 marzo 1990) e prima dell'entrata in vigore del DM 37/08 (27 marzo 2008) e non soggetti all'obbligo di rilascio della dichiarazione di conformità (es. impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici non adibiti ad uso civile, impianti elettrici installati all'aperto, impianti di illuminazione pubblica, etc.)
Ricordiamo infatti che alcune tipologie di impianto non ricadevano nell'ambito di applicazione della legge 46/90, la quale prevedeva il rilascio della dichiarazione di conformità. Ad esempio la legge non prendeva in considerazione gli impianti elettrici installati completamente all'aperto; prendeva in considerazione gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche solo negli edifici adibiti ad uso civile e quindi non nei luoghi di lavoro.
Per tali impianti pertanto non si è in obbligo di presetnare la dichiarazione di conformità perchè non soggetti.
Qualora uno qualsiasi degli impianti sopra menzionati dovesse essere sottoposto a manutenzione straordinaria o adeguamento allora occorre rispettare il DM 37/08 e rilasciare la relativa dichiarazione di conformità.

f) Impianti già denunciati e privi della dichiarazione di conformità, perché realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 46/90 (13 marzo 1990)

In teoria si ricade nel caso a). In pratica sarebbe auspicabile che la procedura seguisse quella del caso d). Nel caso in cui l'impianto venisse ristrutturato, l'impresa installatrice al termine dei lavori rilascerebbe la dichiarazione di conformità e il datore di lavoro la invierebbe all'ISPESL e all'ASL/ARPA.

La scadenza delle verifiche periodiche non viene però modificata dall'invio della dichiarazione di conformità, e rimane quindi quella già stabilita in precedenza, a partire dal momento in cui l'impianto è entrato in servizio.

g) Impianti che passano, attraverso un'operazione di subentro, da un datore di lavoro ad un altro

1. Se il nuovo datore di lavoro non ha introdotto modifiche sostanziali all'impianto, non cambia sostanzialmente nulla. L'unico obbligo del nuovo datore di lavoro è quello di comunicare all'ISPESL e all'ASL/ARPA la variazione di ragione sociale.

2. Se il nuovo datore di lavoro introduce modifiche sostanziali all'impianto (es. cambio alimentazione da BT a MT, cambio di destinazione d'uso di un locale, etc.), oltre alla variazione di ragione sociale deve comunicare all'ISPESL e all'ASL/ARPA la modifica effettuata. In questo caso è necessario che il datore di lavoro si attivi anche per richiedere la verifica straordinaria prevista dal DPR 462/01 in caso di modifica sostanziale dell'impianto.

3. Se il nuovo datore di lavoro sostituisce completamente l'impianto, si ricade nel caso della denuncia di un nuovo impianto

4. Se il vecchio datore di lavoro non aveva denunciato gli impianti, si ricade in uno dei casi esaminati precedentemente, con la differenza che ora il reato di omessa denuncia non può (o non dovrebbe) essere contestato al nuovo datore di lavoro.