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Il decreto si riferisce agli impianti realizzati nei luoghi di lavoro intendendo con questi i luoghi in cui si in presenza di un lavoratore subordinato dove (art. 3 del DPR 547/55) per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. Fra le attivitą comprese dal decreto entrano anche quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da altri Enti pubblici, quindi impianti sportivi, illuminazione pubblica, etc. Sempre l'art. 3 del DPR 547/55 precisa che sono equiparati ai lavoratori subordinati:
a) i soci di societą e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attivitą per conto delle societą e degli enti stessi;
b) gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori-scuola nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in genere.
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