La certificazione energetica degli edifici si applica nei casi e con le tempistiche di seguito indicate:

01/09/07

Nuova costruzione, interventi di ristrutturazione edilizia, demolizione e riscotruzione in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione che coinvolgono più del 25% della superficie disperdente dell'edificio cui l'impianto di riscaldamento è asservito.

Ampliamenti volumetrici in cui il volume della nuova porzione di edificio risulti superiore al 20% di quello esistente.
Richiesta di accesso ad incentivi pubblici
Trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile. Qualora l'edificio oggetto di vendita sia costituito da più unità immobiliari, servite da impianti termici autonomi, è previsto l'obbligo della certificazione energetica di ciascuna unità.
01/01/08 Nel caso di stipula o rinnovo di contratti "servizio energia".
dal 01/09/07 al 01/07/09 Edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi 1000 m^2.
01/07/09 Nel caso di trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari.
01/07/10 Nel caso di locazione di interi edifici e singole unità immobiliari.