La certificazione energetica degli edifici si applica nei casi e con le tempistiche di seguito indicate:
01/09/07 |
Nuova costruzione, interventi di ristrutturazione edilizia, demolizione e riscotruzione in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione che coinvolgono più del 25% della superficie disperdente dell'edificio cui l'impianto di riscaldamento è asservito. |
| Ampliamenti volumetrici in cui il volume della nuova porzione di edificio risulti superiore al 20% di quello esistente. |
| Richiesta di accesso ad incentivi pubblici |
| Trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile. Qualora l'edificio oggetto di vendita sia costituito da più unità immobiliari, servite da impianti termici autonomi, è previsto l'obbligo della certificazione energetica di ciascuna unità. |
| 01/01/08 |
Nel caso di stipula o rinnovo di contratti "servizio energia". |
| dal 01/09/07 al 01/07/09 |
Edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi 1000 m^2. |
| 01/07/09 |
Nel caso di trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari. |
| 01/07/10 |
Nel caso di locazione di interi edifici e singole unità immobiliari. |