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Il decreto legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001 (modificato ed integrato dal D.L.vo n. 27 del 2 febbraio 2002) recepisce la direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano
Il decreto definisce "acque destinate al consumo umano", le acque potabili utilizzate in ambito domestico, per cucinare, per bere o per altri usi domestici, negli esercizi commerciali, comunità, imprese nonchè le acque utilizzate dalle imprese alimentari per la produzione di prodotti destinati al consumo umano.
Per essere idonee alla loro specifica destinazione, le acque devono essere salubri e pulite; a tal fine, non devono contenere microrganismi e parassiti, nè altre sostanze che possano rappresentare un pericolo per la salute umana e devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti nelle parti A e B dell'allegato I (D.L.vo n. 31/2001). |
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